Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, l'anno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' costituito, alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), avente personalita' giuridica, con sede in Roma.
Art. 2
1. Compiti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sono l'organizzazione ed il potenziamento, dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza.
Art. 3
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:
1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2) coordina e disciplina l'attivita' sportiva comunque e da chiunque esercitata;
3) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti;
4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalita'.
Art. 4
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato, del Partito Nazionale Fascista e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di' privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni sportive e con i ricavati dalle manifestazioni sportive.
Art. 5
1. Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.):
1) la Federazione ital. atletica leggera (F.I.D.A.L);
2) la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.);
3) la Federazione ital. atletica pesante (F.I.A.P.);
4) la Federazione italiana nuoto (F.I.N.);
5) la Reale Federazione ital. canottaggio (R.F.I.C.);
6) la Federazione italiana di scherma (F.I.S.);
7) la Reale Federaz. ginnastica di Italia (R.F.G.I.);
8) la Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
9) la Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
10) la Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);
11) la Reale Federazione ital, della vela (R.F.I.V.).;
12) la Federazione italiana tiro a segno (F.I.T.S.);
13) la Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.);
14) la Reale Feder. motociclistica ital. (R.F.M.I.);
15) la Reale Federaz. ital. motonautica (R.F.I.M.);
16) la Federazione automobilistica sportiva italiana (F.A.S.I.);
17) la Federazione italiana tennis (F.I.T.);
18) la Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.A.V.);
19) la Federazione italiana rubbi (F.I.R.);
20) la Federazione Italiana pallacanestro (F.I.P.);
21) la Federazione italiana ochei e pattinaggio a rotelle (F.I.O.P.R.);
22) la Federazione italiana golf (F.I.G.);
23) la Federazione italiana della caccia (F.I.C.);
24) la Federazione italiana del pentatlon moderno (F.I.P.M.)
2. Possono essere costituite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) altre Federazioni -per attivita' sportive non ancora Inquadrate, o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente.
3. Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.
Art. 6
1. Il Consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e' costituito del presidente del Comitato, che lo presiede, e dei presidenti delle Federazioni sportive. Ne e' segretario il segretario generale del Comitato.
Art. 7
1. Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio nazionale.
2. II Consiglio nazionale elegge nel suo seno due vicepresidenti e nomina il segretario generale.
3. La gestione dell'ente e' affidata ad una Giunta esecutiva, composta del presidente del Comitato Olimpico, che la presiede, dei due vice-presidenti, del segretario generale e di sei membri eletti dal Consiglio nazionale.
Art. 8
1. I presidenti delle Federazioni sportive sono eletti dalle societa', associazioni ed enti sportivi dipendenti.
Art. 9
1. In ogni Provincia e' costituito un Comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con il compito di coordinare e disciplinare le attivita' sportive che si esercitano nell'ambito della Provincia.
Art. 10
1. Le Societa' e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.
Art. 11
1. Agli effetti tributari, il Comitato Olimpico nazionale italiano (C.0.N.I.) e' parificato alle Amministrazioni dello Stato.
2. Tale equiparazione non si estende alle imposte di rette.
Art. 12
1. Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e' devoluto ad Collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per le finanze. I revisori di conti sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, al quale presentano la foro relazione collegiale.
Art. 13
1. Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1920-IV, n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI