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Sez. L, Ordinanza n. 9077 del 06/04/2025 (Rv. 674780-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Individuazione - Riferimento alla dipendenza aziendale - Nozione - Condizioni - Collegamento oggettivo o soggettivo con l'organizzazione dell'azienda - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674780-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., pur indicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non può prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso che l'abitazione del lavoratore potesse integrare la nozione di "dipendenza" per il sol fatto che egli vi svolgesse la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente a dimostrare il suddetto collegamento funzionale il mero utilizzo di un computer o una stampante).

Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)