Sez. 6, Sentenza n. 576 del 05/05/1971 Ud. (dep. 16/06/1971) Rv. 118437 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - IDONEITA DELL'AZIONE - VALUTAZIONE EX ANTE ED IN CONCRETO.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - IDONEITA DELL'AZIONE - VALUTAZIONE EX ANTE ED IN CONCRETO.*
Per aversi la impossibilita di reato, di cui all'art 49, comma secondo, cod pen, l'idoneita o meno dell'Azione deve valutarsi in concreto, ma con un giudizio ex ante, tenendosi conto cioe delle circostanze conosciute o conoscibili nel momento in cui l'Azione venne posta in essere. L'intervento a tempo debito della polizia non vale di per se a rendere l'Azione assolutamente inidonea ed inadeguata al fine cui era diretta, trattandosi di fatti accertabili ex post, che nulla tolgono all'intrinseca pericolosita dell'Azione stessa, e cio a prescindere dall'eventualita - che basterebbe da sola a far venir meno l'impossibilita del reato - che l'intervento della polizia potrebbe essere neutralizzato dall'agente con l'astuzia o con la violenza. (V 111426, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)