diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 26521 del 21/12/2016 (Rv. 642361 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Art. 56 del d.lgs. n. 507 del 1993 – Tassa dovuta per l’anno 1994 – Determinazione mediante riferimento a quanto “dovuto” nel 1993 – Interpretazione.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642361-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di TOSAP, l'art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la tassa dovuta a ciascun comune per l'anno 1994 è pari all'importo “dovuto” per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, non preclude l'accertamento dell'imposta dovuta per l'anno 1994 mediante verifica della fedeltà della dichiarazione del contribuente circa l'effettiva occupazione della rete viaria comunale nel 1993, atteso che il riferimento non è all’imposta effettivamente pagata nel 1993, ma a quella effettivamente dovuta in ragione della lunghezza della rete viaria occupata, non potendo consentirsi che una falsa dichiarazione dia luogo ad un ammontare d'imposta inferiore a quello esatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 56 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)