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REGOLAMENTO (CEE) N. 3245/81 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1981 recante istituzione di un'Agenzia europea di cooperazione

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che, per realizzare la cooperazione finanziaria e tecnica della Comunità con i paesi in via di sviluppo, e in particolare con gli Stati ACP, la Comunità ha istituito delegazioni oltremare che dispongono di personale; che, inoltre, essa pone del personale direttamente a disposizione degli Stati che beneficiano dell'aiuto comunitario;

considerando che, per assicurare la realizzazione efficace di detta cooperazione finanziaria e tecnica, la Commissione ha il compito di assumere e gestire il personnale in questione, definire le norme di gestione del personale locale e organizzare azioni di formazione a favore dei cittadini dei paesi in via di sviluppo;

considerando che, per coadiuvare la Commissione nello svolgimento di tali compiti, è necessario creare, nell'ambito delle Comunità europee, un'Agenzia europea di cooperazione che operi nel rispetto del diritto comunitario; che è opportuno precisare le condizioni in cui si applicano talune disposizioni di portata generale;

considerando che quest'azione della Comunità è necessaria per realizzare l'obiettivo di cui sopra, ma che nel trattato non sono previsti i poteri d'azione specifici richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È istituita un'Agenzia europea di cooperazione, in appresso denominata «Agenzia».

Art. 2

1. L'Agenzia è un organismo senza scopo di lucro ed è dotata negli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

2. L'Agenzia ha sede a Bruxelles.

Art. 3

L'Agenzia ha il compito di coadiuvare la Commissione:

1. per l'assunzione, l'assegnazione e la gestione di personale:

  1. a) messo a disposizione delle delegazioni della Commissione che sono insediate nei paesi in via di sviluppo, vincolati alla Comunità da accordi globali e preferenziali di cooperazione, e incaricate di coadiuvare la Commissione nella realizzazione di tali accordi; o

  2. b) destinato a svolgere i compiti di assistenza o di cooperazione tecnica finanziati dalla Comunità a favore dei paesi in via di sviluppo di cui alla lettera a);

2. per la determinazione delle regole per la gestione del personale di servizio assunto sul posto per le delegazioni di cui al punto 1, lettera a), o nel quadro dei compiti di cui al punto 2, lettera b), e

3. per partecipare all'esecuzione dei programmi di borse di studio e di tirocinio concesse a cittadini dei paesi in via di sviluppo di cui al punto 1, lettera a), sul piano della supervisione delle azioni di formazione, nonchù sul piano sociale.

Art. 4

L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione e da un direttore.

Art. 5

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un minimo di cinque membri e di un massimo di trecidi membri designati dalla Commissione e scelti nell'ambito dei suoi servizi in base alle funzioni che vi esercitano.

2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando non si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.

3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un amministrazione delegato e un segretario.

4. Le funzioni di membro del consiglio di amministrazione non sono retribuite.

Art. 6

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente o del vicepresidente, con la frequenza richiesta dall'interesse dall'Agenzia e almeno una volta all'anno.

2.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione impedito ad assistere ad una riunione può farsi rappresentare da un altro membro con apposito mandato per la riunione in questione.

Un membro può rappresentare soltanto un altro membro.

3. In caso di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

4.

Il consiglio di amministrazione si pronuncia validamente quando sono presenti cinque membri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Art. 7

1. Il consiglio di amministrazione assicura la gestione dell'Agenzia.

2. Esso decide sull'accettazione di qualsiasi legato, donazione o sovvenzione proveniente da altre fonti della Comunità.

Art. 8

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Commissione, sulla base di un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore è nominato per la durata massima di cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 9

1. Il direttore attua le decisioni del consiglio di amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera dell'Agenzia. Egli assicura la rappresentanza giuridica dell'Agenzia.

2. Il direttore prepara ed organizza i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, con voto consultivo, ai lavori del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore rende conto dell'esecuzione del suo mandato al consiglio di amministrazione.

Art. 10

1. Il direttore prepara, non oltre il 31 marzo di ogni anno, una relazione generale sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Agenzia e la sottopone al consiglio di amministrazione.

2. Previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, la relazione è inviata alla Commissione e ai membri del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma.

Art. 11

Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

1. dalle sovvenzioni iscritte nel bilanco delle Comunità europee sotto linee specifiche di bilancio,

2. dalle sovvenzioni autorizzate dalla Commissione sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, e

3. da qualsiasi altra eventuale risorsa.

Art. 12

1. Il consiglio di amministrazione elabora per ogni anno civile un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia che trasmette alla Commissione. Questo progetto deve essere presentato in pareggio. Al progetto è allegata una tabella dell'organico del personale incaricato delle delegazioni di cui all'articolo 3, punto 1,

2.

La Commissione trasmette il progetto di sato di previsione al comitato del FES e ai comitati corrispondenti per le operazioni nel cui quadro è o sarà necessario l'intervento dell'Agenzia.

Per esaminare il progetto di stato di previsione, tali comitati si riuniscono in comitato unico composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

In occasione dell'esame del progetto di stato di previsione, il comitato effettua uno scambio di informazioni e di opinioni sui problemi di carattere generale relativi all'Agenzia.

Sull'esame del progetto di stato di previsione nonchù sullo scambio di informazioni e di opinioni vengono redatti resoconti in cui sono indicate le principali conclusioni del comitato e le posizioni fondamentali assunte dai rappresentanti dei governi degli Stati membri.

3. Tenendo presente il resoconto sull'esame del progetto di stato di previsione da parte del comitato di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta il progetto di stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia e lo trasmette all'autorità di bilancio unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee e al resoconto di cui sopra, onde permettere l'esame durante la procedura di bilancio.

4. La Commissione adotta lo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario adeguandolo alle sovvenzioni assegnate dalle autorità di bilancio.

5. Il presidente, su iniziativa di un Stato membro o della Commissione, può riunire il comitato di cui al paragrafo 2, secondo comma, durante l'anno per esaminare i fatti nuovi riguardanti i problemi di carattere generale relativi all'Agenzia.

Art. 13

1. Nell'ambito del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e degli altri regolamenti finanziari applicabili, le disposizioni concernenti le relazioni dell'Agenzia con la Commissione nonchù il regime interno amministrativo e finanziario applicabile all'Agenzia formano oggetto di misure di applicazione adottate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le misure di applicazione di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare i principi della gestione finanziaria e dell'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese, il controllo delle entrate e delle spese, la stipulazione dei contratti nonchù la tenuta della contabilità e dell'inventario dei beni immobili e mobili.