Sez. 1, Ordinanza n. 22165 del 31/07/2025 (Rv. 675666-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Subentro in un credito concorsuale - Domanda di ammissione al passivo del fallimento - Proponibilità - Condizioni - Credito già ammesso - Comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento ex art. 115, secondo comma, l. fall. - Conseguente rettifica formale dello stato passivo - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
La cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l. fall.
Legge Falliment. art. 115 com. 2, Legge Falliment. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)