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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

1. Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo' recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

1. Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

3. Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

1. Il legittimario che non ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario non puo' chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche' abbiano rinunziato all'eredita'.
Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne e' decaduto.

2. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

3. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

4. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

5. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, e' esente da collazione, e' pure esente da imputazione.

Titolo II. Delle successioni legittime

Art. 565 Categorie dei successibili

1. Nella successione legittima l'eredita' si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.

Capo I. Della successione dei parenti legittimi

Art. 566 Successione dei figli legittimi

1. Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti uguali.

Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi

1. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

2. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

Art. 568 Successione dei genitori

1. A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569 Successione degli ascendenti

1. A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.

2. Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.

Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle

1. A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

2. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.

Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

1. Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.

2. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi.

3. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dell'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

Art. 572 Successione di altri parenti

1. Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Capo II. Della successione dei figli naturali e dei loro parenti

Art. 573 Successione dei figli naturali

1. Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.

Art. 574 Concorso di figli naturali e legittimi

1. I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.

2. I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Art. 575 Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

1. Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

Art. 576 Successione dei soli figli naturali

1. In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredita'.

Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

1. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.

Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale

1. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.

2. Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.

3. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.

Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori

1. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.

2. Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili

1. Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare e' determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e della qualita' degli eredi. L'assegno non puo' in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

Capo III. Della successione del coniuge

Art. 581 Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali

1. Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredita'.

2. L'usufrutto e' della meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

3. I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 547.

Art. 582 Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle

1. Se il coniuge concorre con figli naturali, gli e' devoluto in proprieta' il terzo dell'eredita'.

2. Al coniuge e' devoluta meta' dell'eredita', se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra meta' e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredita'.