Sez. 3, Sentenza n. 7604 del 11/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165772 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
Nell'ipotesi di condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione, deve essere obbligatoriamente applicata la misura di sicurezza detentiva prevista dall'art. 538 cod. pen.; il giudice può però determinare con apprezzamento discrezionale la concreta durata, tenendo conto della pericolosità del soggetto. (Conf mass n 162800; (Conf mass n 162240, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)