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Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 29/04/2010 (Rv. 612725 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Caso fortuito e forza maggiore - Rilevanza - Desumibilità dall'art. 45 cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612725-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

In tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta all'art. 45 cod. pen., rimanendo integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso ricorressero dette figure nel caso di un motociclista postosi alla guida di un motoveicolo senza indossare il casco, ancorché lo stesso fosse stato oggetto poco prima di furto, osservando che la condotta di guida era stata tenuta consapevolmente e volontariamente dopo il furto e che, dunque, essa era pienamente assistita dall'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)