Sez. 2, Sentenza n. 20852 del 02/10/2014 (Rv. 632481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche operate dalla legge n. 353 del 1990 - Facoltà di proporre nuove eccezioni in appello fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - A favore della parte vittoriosa - Sussistenza - A favore della parte soccombente - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
La possibilità, prevista dall'art. 345 cod. proc. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche recate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, di proporre nuove eccezioni in appello fino all'udienza di precisazione delle conclusioni è data solo in favore della parte vittoriosa, e non anche della parte che risulti soccombente su determinati capi della sentenza di primo grado, i quali possono essere rimossi unicamente mediante la proposizione di specifici motivi di gravame. Ne consegue che, mentre l'eccezione che miri soltanto a paralizzare la domanda di controparte, ove non accolta dal giudice di primo grado, può essere proposta nel giudizio di secondo grado fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'eccezione diretta alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nell'esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta solo nell'atto di appello, il quale delimita l'oggetto del relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)