Sez. 3, Sentenza n. 8173 del 23/05/2003 (Rv. 563476 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ | Onere della parte - Presentazione dell'istanza di cancellazione - Eventi successivi che impediscano l'espletamento del tentativo di conciliazione - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ
In tema di azione di determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone di locazione, la parte interessata al previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 43 e seg. della legge 27 luglio 1978, n. 392 a pena d'improcedibilità della domanda è gravata dell'unico onere di presentare al giudice competente la domanda di conciliazione e a nessun altro adempimento è tenuta, giacché da quel momento opera soltanto l'impulso d'ufficio, dovendo il giudice fissare, per la comparizione delle parti, un'udienza a breve termine, con decreto da comunicare alle parti a cura della cancelleria. Consegue, che una volta depositata in cancelleria l'istanza ogni evento che impedisca l'espletamento del tentativo di conciliazione (comprese cause addebitabili all'ufficio che per es. non provveda a fissare l'udienza) non può essere posto a carico della parte, che, qualunque sia il seguito dell'istanza o anche se questa non abbia alcun seguito, non può subire per più di novanta giorni la compressione del proprio diritto d'azione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)