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Sez. 4, Sentenza n. 1752 del 17/10/1966 Ud. (dep. 03/01/1967) Rv. 103136 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1966-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103136-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO - LEGITTIMITA.*

L'applicazione delle attenuanti generiche, anche nella misura massima, non costituisce un presupposto di applicabilita inderogabile del minimo della pena edittale poiche, avendo esse funzione analoga a quelle delle attenuanti comuni di cui all'art 62 cod pen, la applicazione e la misura della riduzione della pena non sempre trovano rispondenza negli stessi motivi che servono a determinare l'entita della pena base. (Conf 100894, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)