Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 25/05/1966 (Rv. 322680 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA DI FATTO IN SOCIETA PER AZIONI - TASSAZIONE COME TRASFORMAZIONE E NON GIA COME COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA - ATTRIBUIBILITA AL FISCO DELLA QUALITA TERZO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SOCIETA SEMPLICE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA DI FATTO IN SOCIETA PER AZIONI - TASSAZIONE COME TRASFORMAZIONE E NON GIA COME COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA - ATTRIBUIBILITA AL FISCO DELLA QUALITA TERZO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SOCIETA SEMPLICE - ESCLUSIONE.*
L'atto di trasformazione di una societa in nome collettivo irregolare in societa per azioni deve essere tassato non gia come Costituzione di nuova societa, ma come trasformazione della societa di fatto preesistente. La trasformazione di societa comporta, infatti, solo il mutamento di una organizzazione sociale preesistente e non la sostituzione di una nuova organizzazione sociale ad un, altra che sparisce. Una volta ammesso che la societa irregolare in nome collettivo possa trasformarsi in societa di capitali, tale trasformazione si verifica anche nei confronti del fisco, che non puo essere considerato quale terzo - ai fini dell'applicazione delle norme sulle societa semplici- ai sensi dell'art.2297 cod. civ. la registrazione dell'atto di trasformazione di una societa in nome collettivo irregolare in societa per azioni e successiva alla gia intervenuta trasformazione ormai perfezionata ed operante, l'art.2297 cod. civ., disponendo che la irregolarita costituita dalla mancata iscrizione nel registro delle imprese esercita influenza solo nei confronti dei terzi si riferisce ai vincoli giuridici contratti con i terzi dalla societa irregolare, ma il rapporto di imposta per la registrazione dell'atto di trasformazione della societa non rientra nella categoria dei rapporti fra societa irregolare e terzi, soggetti alle norme sulla societa semplice, perche non costituisce un credito dell'amministrazione finanziaria preesistente alla trasformazione della societa, ma e a questa successivo. *
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 83, Cod. Civ. art. 2297, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)