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Sez. 1, Ordinanza n. 20182 del 18/07/2025 (Rv. 675422-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Somma necessaria per l'intera procedura - Termine fissato dal tribunale per il deposito - Natura - Deposito tardivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675422-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.

Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)