Sez. 1, Sentenza n. 19041 del 12/12/2003 (Rv. 568828 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Previsione di cui all'art. 3 legge 689/81 - Applicabilità anche alle violazioni al TUF ex D.Lgs. n. 58 del 1998 - Affermazione - Natura - Presunzione " iuris tantum " - Sussistenza - Prova contraria - Possibilità - Fattispecie riguardante la responsabilità di dirigenti di società azionaria per violazioni a Regolamento CONSOB d'appello in tema di opposizione alla sanzione amministrativa applicata dal Ministero del tesoro - Impugnabilità "ex" art. 111 Cost. - Conseguenze - Vizi relativi alla motivazione - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
I principi generali dettati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, valgono anche per le sanzioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediazione finanziaria, atteso che l'art. 12 della legge n. 689 cit. ha portata generale e prevede l'applicazione delle disposizioni dettate dal suo capo primo a tutte le violazioni di legge per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Pertanto, in caso di contestata violazione delle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, una condotta può essere sanzionata soltanto se sussiste l'elemento soggettivo, il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 cit., si presume " iuris tantum ". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione di una sanzione al Presidente e all'Amministratore delegato di una società per azioni - la quale aveva, per il tramite di una società considerata interposta, alienato un consistente pacchetto azionario, senza dare tempestivamente le prescritte comunicazioni, in violazione dell'art. 9, comma primo, lett. B), del Regolamento CONSOB n. 11520 del 1998 -, in assenza di deduzioni, svolte dagli opponenti, atte a superare la presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o all'impossibilità di evitarlo, tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 192, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)