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Sez. 1, Sentenza n. 19689 del 18/09/2014 (Rv. 632558 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE | Titoli di partecipazione azionaria a società cooperativa acquistati, durante il matrimonio, da uno dei coniugi - Inclusione nella comunione legale - Fattispecie in materia di banche popolari cooperative.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632558-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE

I titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime di comunione legale contemplata dall'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell'estraneità del socio all'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto cadute nella comunione legale le azioni, acquistate durante il matrimonio da uno dei coniugi, di una banca popolare cooperativa, attesa la specificità dell'oggetto sociale, relativo all'esercizio dell'attività di azienda di credito, la diffusa finalità lucrativa ed il difetto della sostanza cooperativistica, nonché la sostanziale divaricazione dell'assetto organizzativo e funzionale, come delineato per le banche popolari dalla disciplina legislativa, rispetto a quello riguardante le cooperative in senso stretto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/02/1948 num. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)