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Sez. L, Sentenza n. 3234 del 28/06/1978 (Rv. 392679 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - RIFERIMENTO AL SOLO GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - PRONUNZIA D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392679-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - RIFERIMENTO AL SOLO GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - PRONUNZIA D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*

Nelle cause previdenziali, la manifesta infondatezza e la temerarieta della pretesa - che, ai sensi dell'art 152 disp att cod proc civ, giustificano la condanna del lavoratore assicurato al pagamento delle spese processuali - possono essere ravvisate anche in relazione al solo giudizio d'appello, considerando l'atto d'impugnazione come pretesa separata rispetto alla domanda di primo grado. La condanna suddetta, poi, puo essere pronunciata dal giudice d'ufficio. (Conf 2146/75, mass n 375912).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)