diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2600 del 26/11/2003 Ud. (dep. 26/01/2004) Rv. 227398 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Oggetto della tutela penale - Individuazione - Interdizione dell'uso - Vi rientra - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227398-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell'occasione la corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)