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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16373 del 17/07/2014 (Rv. 632337 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Omesso versamento dell'imposta - Responsabilità solidale del curatore - Condizioni - Motivazione specifica dell'atto impositivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632337-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ove l'Amministrazione finanziaria affermi la responsabilità solidale del curatore fallimentare per debiti tributari della procedura, è tenuta a porlo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa e, dunque, ad indicarne, nella motivazione dell'atto impositivo, le ragioni, che, come si desume dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, debbono consistere in comportamenti "contra legem", come, ad esempio, il cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)