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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 548 del 15/01/2015 (Rv. 634024 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE | Spese processuali del giudizio di primo grado - Diritti di avvocato - Attività successive alla sentenza gravata - Inclusione nel computo - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634024-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE

In tema di liquidazione delle spese processuali, le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d'impugnazione - quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l'accesso all'ufficio per ottenere l'atto notificato, l'esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo - attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127 ("ratione temporis" applicabile), sicché le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)