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Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 17/02/2004 Ud. (dep. 31/03/2004) Rv. 228804 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA | Condotta - Nozione - Elemento psicologico - Nozione - Rilevanza delle conseguenze del disservizio.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228804-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA

Il semplice rifiuto del militare di tenere una condotta differita nel tempo, a lui sollecitata dal superiore, integra gli estremi del reato di disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. pace, non potendosi ritenere una revoca dell'ordine, in precedenza ritualmente impartito in modo inequivoco, la sostituzione con altro militare nel servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)