Sez. 2, Sentenza n. 21742 del 23/09/2013 (Rv. 627851 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE | Sospensione giudiziale della delibera - Adozione di nuova delibera sul medesimo punto - Legittimità - Condizioni - Esecutività del secondo provvedimento in difetto di apposita sospensione - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE
In tema di condominio negli edifici, la sospensione giudiziale di una deliberazione assembleare impugnata non impedisce all'assemblea di adottare sul medesimo punto, sanati eventuali vizi, una nuova deliberazione, esecutiva "ex lege" ove il condomino interessato non si attivi per conseguirne a sua volta la sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)