Sez. 2, Decreto n. 2404 del 21/09/1974 (Rv. 370792 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - AGGRAVAMENTO - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO - APERTURA DI NUOVE VEDUTE NELLA PARTE SOPRAELEVATA - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - AGGRAVAMENTO - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO - APERTURA DI NUOVE VEDUTE NELLA PARTE SOPRAELEVATA - INAMMISSIBILITA.*
La titolarita di una servitu di veduta, che si eserciti attraverso finestre e balconi esistenti in un edificio destinato ad essere sopraelevato, non legittima l'apertura di altre finestre e balconi nella parte di nuova costruzione, per il divieto posto a carico del proprietario del fondo dominante di aggravare la condizione del fondo servente. Costituisce aggravamento l'apertura di finestre e balconi in aggiunta a quelli preesistenti. (Conf 1872'69, mass n 341016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)