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Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 13/05/2011 (Rv. 618084 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Rilevanza ai fini della ricostruzione del reddito - Configurabilità - Necessità della prova preventiva dello svolgimento di una determinata attività - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618084-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell'attività stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)