Approvazione dello statuto-tipo contenente le norme fondamentali che dovranno essere riportate negli statuti organici dei singoli Istituti autonomi provinciali per le case popolari
Testo in vigore al
Statuto tipo per gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari
Statuto tipo per gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari
N.B. - Le disposizioni contrassegnate con asterisco (*) sono facoltative. Tutte le altre sono obbligatorie, salvo gli emendamenti e le aggiunte relativi a particolari esigenze.
Art. 1
1. L'Istituto fascista autonomo per le case popolari per la provincia di ............., con sede in .................... ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformita' della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.
2. Esso potra' avere una o piu' sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato Comune o gruppo di Comuni.
Art. 2
1. Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potra':
a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni od i mezzi dell'Istituto;
b) costruire case popolari od economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;
c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari od economiche;
d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b) e c), ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;
2. *e) costruire ed esercitare alberghi, dormitori e bagni popolari;
3. *f) amministrare case popolari ed economiche per conto dei Comuni e di altri Enti nella circoscrizione;
g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione, e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;
h) accettare elargizioni, donazioni, eredita' e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
i) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.
Art. 3
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:
a) dal patrimonio del (indicare l'Ente che venga riconosciuto come Istituto fascista autonomo per la provincia ai sensi dell'art. 2 della legge);
b) da eredita', lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Istituto;
c) da quote sociali dell'ammontare non minore di L. .............. cadauna;
d) dal patrimonio degli altri enti od istituti di case popolari o delle gestioni comunali e provinciali per case popolari e delle gestioni speciali che vengano riconosciute come sezioni autonome dello Istituto provinciale o di cui venga disposta la fusione od incorporazione nell'Istituto autonomo provinciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge;
e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.
2. I conferimenti di capitale previsti alle precedenti lettere b) e c), debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione.
3. N.B. - Indicare se i concorsi dati da enti o privati di cui alle lettere b) e c) siano a fondo perduto o restituibili e come; se sui concorsi restituibili sia da corrispondersi interesse ed in quale misura, sempre limitatamente alle somme effettivamente versate (l'interesse non puo' essere superiore al 5 %) - vedi art. 13 testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.
Art. 4
1. L'Istituto e' retto da un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:
a) il presidente (ed eventualmente un vice-presidente) da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici;
b) un consigliere da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici;
*c) un consigliere da nominarsi dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia;
d) un consigliere da nominarsi dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;
e) ...... consiglieri da nominarsi da: (i Comuni e gli altri Enti pubblici, e istituti di credito che' abbiano partecipato alla formazione del patrimonio);
*f) un consigliere da nominarsi dalla Federazione provinciale del credito e assicurazione;
*g) un consigliere da nominarsi dalla Federazione provinciale Sindacati fascisti dell'industria; *h) ........ consiglieri da eleggersi dai sottoscrittori di quote sociali di cui alla lettera c) dell'art. 3 (quando esistano). Il Consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali potra' affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.
Art. 5
1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
a) coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
b) i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilita' colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea e' considerato come anziano il maggiore di eta';
c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.
Art. 6
1. Il presidente ed il vice-presidente (ove esista) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. I consiglieri vengono nominati per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. La loro rinnovazione ha pero' luogo per meta' alla scadenza del primo biennio, previo sorteggio, in seguito, per anzianita'.
3. I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a cinque sedute consecutive decadranno dalla carica.
Art. 7
1. In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio si procedera' subito alla sostituzione da parte di chi nomino' gli uscenti.
2. I nuovi consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.
Art. 8
1. I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di Societa' delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili.
Art. 9
1. Ai membri del Consiglio e' corrisposta l'indennita' di L. ...... per ogni intervento alle sedute.
2. *Il Consiglio potra' inoltre assegnare un'indennita' al presidente, al vice-presidente ed a quei consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.
Art. 10
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sull'amministrazione dell'Istituto e procede alla trattazione e spedizione degli affari.
2. Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio convocandolo in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.
3. Il presidente provvede inoltre alla esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti d'affitto in caso di insolvenza od inadempienza per pagamento di fitto e di accessori, per sfratto ed altro nei confronti degli inquilini, nonche' le azioni possessorie e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.
Art. 11
1. *Art. 11.
2. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento; mancando il vice-presidente le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere piu' anziano.
Art. 12
1. Il Consiglio d'amministrazione terra' seduta almeno una volta al ...........; sara' anche convocato ogni qual volta il presidente lo stimi opportuno od a richiesta di n... consiglieri o di n. ...... sindaci effettivi.
2. Gli avvisi di convocazione dovranno indicarne l'ora ed il luogo, e specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potra' essere effettuata il giorno precedente.
Art. 13
1. Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente ed in caso di loro mancanza dal consigliere piu' anziano fra i presenti.
2. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parita' di voti prevarra' il voto di chi presiede.
Art. 14
1. Spetta al Consiglio di amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al presidente, ed in particolare deliberare circa:
a) l'accettazione di donazioni, lasciti ed obbligazioni;
b) gli acquisti, le vendite, la permuta di immobili e la costituzione di servitu' attive e passive;
c) l'approvazione dei progetti di costruzione e di trasformazione delle case;
d) la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;
e) le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti;
f) la nomina di procuratori, le transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere innanzi all'Autorita' giudiziaria ed amministrativa, salvo quelle indicate all'art. 10;
g) l'accettazione dei nuovi conferimenti di quote sociali e la determinazione delle norme per la valutazione di quelli effettuati in immobili (dove sono consentiti);
h) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro;
i) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case;
i) la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo;
m) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi (salvo l'approvazione dell'assemblea dei conferenti dove esiste);
n) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;
o) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilita' dei consiglieri nei casi indicati negli articoli 5 e 6;
p) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'Istituto e le modalita' dei pagamenti.
Art. 15
1. Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e dell'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione * (o dell'assemblea).
2. I funzionari incaricati del maneggio dei denari e di valori dell'Istituto debbono prestare una congrua cauzione.
Art. 16
1. Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio sara' costituito un Collegio di sindaci di 5 componenti dei quali 3 effettivi e 2 supplenti.
2. Uno dei sindaci effettivi e' nominato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e gli altri (indicare gli enti o le persone cui spetta la nomina degli altri sindaci).
3. I sindaci vengono nominati ogni 4 anni e possono essere riconfermati.
4. Per la incompatibilita', per la decadenza o sostituzione loro valgono le norme stabilite pei componenti il Consiglio d'amministrazione.
5. Ai sindaci effettivi sara' corrisposta un'indennita' nella misura che sara' deliberata ogni anno * (dal Consiglio d'amministrazione o dall'assemblea) in sede di approvazione del conto consuntivo.