diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 725 del 27/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163958 - 01

PENA - APPLICAZIONE - CARCERAZIONE PREVENTIVA (DETRAZIONE DELLA) - CONTENUTO DELL'ART. 137 COD. PEN. - EFFETTI AI FINI DELLA REMISSIONE DEL DEBITO.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163958-01

PENA - APPLICAZIONE - CARCERAZIONE PREVENTIVA (DETRAZIONE DELLA) - CONTENUTO DELL'ART. 137 COD. PEN. - EFFETTI AI FINI DELLA REMISSIONE DEL DEBITO.*

Ai sensi dell'art. 137 cod. pen. la carcerazione preventiva, a cui l'imputato viene eventualmente sottoposto nel corso del procedimento, va detratta dalla durata complessiva della pena inflitta e, pertanto, essa costituisce una vera e propria anticipazione della sanzione detentiva successivamente irrogata con la sentenza di condanna, per cui appare evidente come non sussistano valide ragioni per escludere a priori il beneficio della remissione del debito al condannato che abbia espiata la pena irrogatagli solo in parte in custodia preventiva, mentre per la parte residua essa gli è stata condonata o estinta per altra causa. (V mass n 160155; (V mass n 097524 Sezioni Unite; (V mass n 156609; (V mass n 147152 per l'inapplicabilità in caso di indulto circa l'affidamento in prova del servizio sociale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)