Sez. 1, Ordinanza n. 420 del 23/02/1973 Cc. (dep. 06/06/1973) Rv. 124239 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - FATTO COMMESSO DA DUE PERSONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - FATTO COMMESSO DA DUE PERSONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
La espressionè più adoperata dal legislatore nel terzo comma n 1 dell'art 628 cod pen, per indicare il numero delle persone che devono concorrere per integrare l'aggravante ivi prevista, esprime il concetto di pluralita, la quale sussiste anche nel caso in cui le persone siano soltanto due, mentre, ove il legislatore avesse richiesto la presenza di un maggior numero di partecipanti alla rapina, lo avrebbe indicato espressamente. (V 116382, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)