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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014 (Rv. 629330 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE | Tassa automobilistica - Accertamento definitivo - Riscossione - Relativo credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629330-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE

Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito dell'omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 05/02/1953 num. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)