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Sez. 4, Sentenza n. 2196 del 17/12/1968 Ud. (dep. 20/03/1969) Rv. 110704 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE -ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO - INCLUSIONE NELLA PARTE NORMALMENTE RISERVATA ALLA ESPOSIZIONE DEL FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110704-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE -ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO - INCLUSIONE NELLA PARTE NORMALMENTE RISERVATA ALLA ESPOSIZIONE DEL FATTO - IRRILEVANZA.*

La sentenza e un complesso organico nel quale tutte le parti che la compongono sono dirette a rendere ragione della logicita e congruenza del dispositivo, per cui le argomentazioni in diritto, che determinano la decisione, possono essere validamente incluse in ogni parte compresa quella riservata normalmente alla esposizione in fatto. (Conf.108195, anno 1968 100571, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)