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Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia

Testo in vigore al

Art. 70

1. La Cassa nazionale puo' conferire la propria rappresentanza alle Societa' di mutuo soccorso ed affidare ad esse, nei riguardi dei soci inscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici o degli uffici postali.

2. La rappresentanza e' conferita per decisione del Comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, il quale stabilisce la misura e le modalita' del compenso da attribuirsi alle Societa' per tale servizio.

Art. 71

1. Le persone che perdono la qualita' di assicurato obbligatorio, prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione di una pensione in caso di invalidita' o vecchiaia, purche' al momento in cui si verifica la perdita della qualita' di assicurato obbligatorio siano gia' inscritte facoltativamente alla Cassa o vi si inscrivano entro il termine di due anni ed effettuino versamenti in misura non inferiore a L. 24 annue in media.

2. In tal caso i contributi obbligatori sono trasferiti sul conto individuale con la data di scadenza della tessera corrispondente, e danno diritto ad una pensione secondo le norme e nella misura stabilite per i versamenti facoltativi.

Art. 72

1. La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare e' assegnata, ai termini e nella misura stabiliti dall'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, al momento della liquidazione della pensione.

2. Hanno diritto a tale assegnazione le persone che al momento della liquidazione del conto individuale appartengono ad una delle categorie considerate dall'art. 1, o ad una di quelle considerate ai nn. 1 e 2 dell'art. 29 del decreto predetto e che vi abbiano appartenuto anche durante gli ultimi cinque anni antecedenti alla liquidazione della pensione.

Art. 73

1. Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel. n. 1 dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e fino al 1° luglio 1920, escluso il periodo di servizio prestato presso stabilimenti ausiliari, sia computato utile per l'assegnazione di un supplemento di pensione, da liquidarsi con le norme dei commi 2° e 3° dell'art. 37 del decreto suddetto, in caso di invalidita' o al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

2. Per ottenere tale supplemento di pensione e' necessario che i versamenti dell'inscritto raggiungano complessivamente un importo di almeno 480 lire, se la liquidazione avviene dopo venti o piu' anni di inscrizione, o un importo complessivo uguale a tante volte 24 lire quanti sono gli anni effettivi di inscrizione, se la liquidazione avviene dopo un numero di anni inferiore ai venti.

Art. 74

1. In caso di morte di un inscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato, si applicano le disposizioni dell'art. 24 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. La decorrenza del biennio di cui al citato articolo si intende fissata, per la produzione dei documenti giustificativi, dal giorno di presentazione della domanda, e per l'esazione delle somme assegnate, dal giorno in cui la Cassa avra' inviato agli interessati, al domicilio indicato nella domanda, l'annunzio della emissione del mandato relativo. Le quote spettanti ai minori, quando singolarmente non raggiungano le L. 200, sono liberamente pagate a chi esercita la patria potesta'.

Art. 75

1. Per gli inscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza, che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, la somma versata in piu' dei contributi minimi corrispondenti agli anni di inscrizione anteriori al 1° gennaio 1920, sara' inscritta nel rispettivo conto individuale, agli effetti dell'assegnazione di una corrispondente quota di concorso, secondo l'art. 31. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come un unico versamento facoltativo eseguito al 1° gennaio 1920, a norma dell'art. 29 del decreto predetto.

Titolo VII. Liquidazione e pagamento delle pensioni.

Capo I. Liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in base ai versamenti obbligatori

Art. 76

1. La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori, deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata:

  1. a) dall'atto di nascita dell'assicurato;

  2. b) dal suo libretto personale di cui all'art. 51;

  3. c) dall'ultima tessera o, in mancanza di questa, ha una dichiarazione dell'assicurato sulla ultima sua occupazione.1

2. La domanda per la liquidazione della pensione d'invalidita' deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa e da ogni altro documento atto a provare la invalidita' dell'assicurato.

Art. 77

1. La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'Istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione l'assicurato risiede.

2. Quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.

Art. 78

1. L'Istituto di previdenza a cui la domanda. e' presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'Istituto a cui quest'obbligo compete, il quale deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

2. L'Istituto di previdenza esamina le domande di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonche' i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla Direzione generale della Cassa nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'Istituto ne da' avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 79

1. La pensione d'invalidita' decorre dal primo giorno del mese nel quale e' presentata la domanda; quella di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', qualunque sia la data della istanza, salvo per gli assicurati previsti dagli articoli 34 e 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per i quali la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stato completato il pagamento dei contributi fissati nei predetti articoli.

Art. 80

1. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti di previdenza, in tutti i modi da esso ritenuti piu' appropriati.

2. Il Comitato stesso puo' ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni gia' liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

3. Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti gia' effettuati.

Art. 81

1. L'Istituto di previdenza sociale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione d'invalidita' alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidita' stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Art. 82

1. Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso datone dall'Istituto di previdenza sociale.

2. Contro la decisione del Comitato esecutivo l'interessato puo' ricorrere, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

3. Gli avvisi di cui ai precedenti commi debbono essere portati a conoscenza dell'interessato con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Non e' ammesso il ricorso alla Commissione arbitrale prima della decisione del Comitato esecutivo.

Art. 83

1. L'Istituto di previdenza sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo determinato:

  1. a) quando l'assicurato con dolo si sia procurata l'invalidita' o ne abbia aggravato le conseguenze;

  2. b) quando, con frode o altri mezzi illeciti, abbia recato o tentato di recar danno alla Cassa nazionale.

2. In tali casi, se l'assicurato ha persone di famiglia a proprio carico, la parte di pensione corrispondente ai versamenti, escluso il concorso dello Stato, puo' essere corrisposta, per decisione dell'Istituto di previdenza, alle dette persone di famiglia.

Art. 84

1. Al titolare della pensione e' rilasciato dall'Istituto di previdenza un certificato di pensione, nella forma e con le indicazioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 85

1. Nei casi d'invalidita', proveniente da infortunio sul lavoro e se la persona colpita sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904. n. 51, o del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, l'invalido il quale abbia diritto alla liquidazione della pensione, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dovra' presentare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un certificato dell'Istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro comprovante l'ammontare dell'indennita' liquidata per l'infortunio. La Cassa nazionale calcolera' in base all'eta' dell'infortunato ed alle tariffe per la conversione delle indennita' d'infortunio in rendita vitalizia di cui all'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita vitalizia corrispondente alla indennita' liquidata; se tale rendita, sommata con la pensione spettante in dipendenza dei versamenti eseguiti secondo il decreto precitato, superi la retribuzione annua percepita dall'invalido al momento dell'infortunio, la pensione liquidata dalla Cassa nazionale sara' diminuita della eccedenza.

2. Se in seguito a giudizio di revisione venga modificata la misura della indennita' liquidata per l'infortunio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvedera' alle eventuali conseguenti modificazioni nella misura della pensione.

Capo II. Liquidazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, in base ai versamenti facoltativi

Art. 86

1. Le domande di liquidazione delle pensioni d'invalidita' e vecchiaia in base ai versamenti facoltativi, debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:

  1. a) dal libretto d'inscrizione;

  2. b) dall'atto di nascita, qualora non sia stato gia' presentato alla Cassa all'atto d'inscrizione;

  3. c) da una dichiarazione dell'assicurato sull'ultima sua occupazione.

2. La domanda di liquidazione della pensione per invalidita' deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa, e da ogni altro documento atto a provare l'invalidita' dell'assicurato.

3. Le domande di liquidazione della pensione d'invalidita' o di quella di vecchiaia debbono essere trasmesse in piego raccomandato o consegnate direttamente agli Istituti di previdenza sociale, i quali debbono rilasciare ricevuta.

Art. 87

1. Gli Istituti di previdenza sociale esaminano le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determinano la misura della pensione, in corrispondenza ai versamenti eseguiti, e la quota di concorso a carico dello Stato, da attribuirsi ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

2. La pensione decorre dal primo giorno del mese nel quale e' presentata la domanda.

3. L'Istituto di previdenza da' avviso all'inscritto della pensione assegnatagli e gli rilascia un certificato di pensione.

Art. 88

1. La Cassa per accertare la invalidita' dell'inscritto puo' farlo visitare da un medico di sua fiducia; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

2. Contro il rifiuto definitivo della liquidazione l'inscritto puo' avanzare ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

3. Si applicano anche per gli inseriti nei ruoli facoltativi le disposizioni dell'art. 55.

Art. 89

1. Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale puo' disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione e che la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi sia pagata sul «fondo assicurati obbligatori», trasferendo a tal fondo la corrispondente riserva.

Capo III. Pagamento delle pensioni

Art. 90

1. Il pagamento delle pensioni e' fatto a mezzo degli uffici postali, secondo le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Cassa nazionale.

2. La Cassa puo' affidare il pagamento delle pensioni anche agli Istituti di previdenza.

3. Il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero e' effettuato per mezzo degli agenti consolari a cio' autorizzati dal Ministero per gli affari esteri, o per mezzo d'istituti designati dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

4. Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari.