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Sez. 5, Sentenza n. 25578 del 04/12/2009 (Rv. 610492 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione - Termini di decadenza - Proroga disposta dall'art. 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998 - Dichiarazioni relative all'anno di imposta 1993 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610492-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che i termini di decadenza per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 sono fissati al 31 dicembre 2000, si applica anche alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 1993, presentate nel 1994.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)