Sez. 1, Sentenza n. 26691 del 13/12/2006 (Rv. 593654 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di ripetizione di indebito avanzata in corso di causa - Originaria domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di restituzione della prestazione effettuata - Domanda nuova - Configurabilità - Fondamento - Diversità della "causa petendi".
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel giudizio instaurato per conseguire la risoluzione per inadempimento contrattuale e la restituzione della prestazione eseguita, di fronte alla contestazione della parte convenuta in ordine a tutti i fatti allegati, la richiesta di ripetizione d'indebito formulata dall'attore all'udienza di trattazione configura domanda nuova, stante la diversità della "causa petendi". Infatti, la prima azione (rispetto alla quale quella restitutoria si profila come conseguenziale) ha come "causa petendi" il contratto e l'inadempimento dello stesso, mentre l'azione di ripetizione di indebito ha come "causa petendi" un pagamento non dovuto. Inoltre, l'azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l'accertamento non solo dell'esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell'inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell'indebito il presupposto è l'avvenuto pagamento e l'inesistenza di una "causa solvendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)