Sez. 2, Ordinanza n. 34063 del 24/12/2025 (Rv. 677169-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del Tribunale che, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi di un avvocato e dichiarata la nullità della procura alle liti per contrarietà a norma imperativa, in quanto conferita su foglio firmato in bianco senza la preventiva indicazione del difensore, aveva accolto la domanda sull'assunto del conferimento del mandato professionale allo studio associato del quale l'istante era partecipe, in assenza di allegazione delle parti circa l'esistenza dell'associazione e il conferimento dell'incarico alla stessa).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)