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Sez. 5, Sentenza n. 20461 del 06/10/2011 (Rv. 619309 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Omessa esibizione o trasmissione di atti e documenti - Accertamento induttivo - Legittimità - Lieve ritardo nella trasmissione dei documenti - Ricorso al metodo induttivo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619309-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Per la determinazione del reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi del metodo induttivo, previsto dall'art. 39, comma secondo, lett. d-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il contribuente non abbia dato seguito agli inviti a esibire o a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, entro il termine che non può essere inferiore a quindici giorni ex l'art. 32, comma secondo, del d.P.R. n. 600 del 1973; pertanto, solo il totale inadempimento legittima il ricorso al metodo induttivo, per il fatto di aver impedito all'Amministrazione di eseguire un accertamento analitico, mentre non può essere equiparato a tale ipotesi il lieve ritardo nel riscontro alla richiesta di documenti, specie se già in precedenza altre istanze siano state regolarmente evase dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)