diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4306 del 23/02/2010 (Rv. 611890 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | "Frodi carosello" - Indebite detrazioni d'imposta - Avviso di rettifica - Richiamo dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio - Motivazione - Sufficienza - Valutazione di fondatezza della pretesa sulla base degli elementi contenuti nell'avviso - Spettanza al giudice tributario - Prova documentale della spettanza della detrazione - Onere a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611890-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

L'avviso di rettifica della dichiarazione IVA, conseguente all'accertamento che il dichiarante avrebbe esposto detrazioni d'imposta indebite, cioè giustificate formalmente dalla documentazione contabile e finanziaria, ma corrispondenti ad acquisti effettuati partecipando direttamente ad un'organizzazione d'imprese creata allo scopo di evadere il tributo col sistema comunemente noto della "frode carosello" o, quanto meno, avvantaggiandosi consapevolmente dei risultati di tale organizzazione fraudolenta, è sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio direttamente o per mezzo della polizia tributaria, spettando al giudice tributario di merito la valutazione della sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti l'atto medesimo, sia singolarmente che nel loro complesso. Quando egli ritenga, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa - con riguardo, nel caso delle "frodi carosello", all'esistenza dell'organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frode con danno dell'erario -, la domanda dell'amministrazione deve ritenersi provata e si sposta sul contribuente l'onere di provare documentalmente, nei modi indicati dalla legge, la spettanza della detrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2967, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)