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Sez. 1, Sentenza n. 8271 del 07/06/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160675 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160675-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'inflizione della pena nella misura minima edittalmente prevista, non costituisce un diritto assoluto dell'imputato, perché ove la legge indica un minimo ed un massimo intende che il giudice possa più agevolmente commisurare la pena al fatto delittuoso ed alla personalità del reo, spaziando tra tali limiti, ed in siffatta valutazione egli ha il solo Obbligo di dare ragione, con congrua e corretta motivazione, della misura della pena in concreto inflitta e dei criteri adottati per la sua Determinazione. (V mass n 154451; (V mass n 144479).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)