Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 26/07/1966 (Rv. 324033 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ELEMENTO SOGGETTIVO - PRESUNZIONE.*
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ELEMENTO SOGGETTIVO - PRESUNZIONE.*
La residenza, come dimora stabile di una persona, e data dall'elemento oggettivo della permanenza nel luogo, la quale non e incompatibile da eventuali allontanamenti, anche se frequenti e di una certa durata, e da quello soggettivo della volonta di rimanervi. Quest'ultimo elemento e, di regola, compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo, per cui, in Mancanza di prova contraria, si deve presumere che chi dimora abitualmente in un luogo vuole avere ivi la sua residenza. (Conf. 565-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)