Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251501 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Notificazione - Rifiuto del destinatario di ricevere materialmente l'atto - Rilevanza - Esclusione - Comportamento equivalente alla consegna - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 57 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)