DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1989 sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (89/592/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 1 del trattato stabilisce che il Consiglio adotti le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
considerando che il mercato secondario dei valori mobiliari svolge un ruolo importante nel finanziamento degli operatori economici;
considerando che, per permettere a questo mercato di svolgere il proprio ruolo efficientemente, devono essere prese tutte le misure per garantire il suo buon funzionamento;
considerando che il buon funzionamento di tale mercato dipende in larga misura dalla fiducia che esso ispira agli investitori;
considerando che tale fiducia si basa, fra l'altro, sul fatto che agli investitori si garantisce la parità delle condizioni e la protezione dall'uso illecito dell'informazione privilegiata;
considerando che le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate, per il fatto di offrire vantaggi a taluni investitori rispetto agli altri, possono compromettere tale fiducia e pregiudicare quindi il buon funzionamento del mercato;
considerando che è quindi opportuno prendere le misure necessarie per impedire dette operazioni;
considerando che in alcuni Stati membri non esiste una normativa che vieti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate e che esistono notevoli differenze tra le normative in vigore negli Stati membri;
considerando che è opportuno quindi adottare in questo settore una normativa coordinata a livello comunitario;
considerando che tale normativa coordinata presenta altresì il vantaggio di permettere, attraverso una cooperazione delle autorità competenti, di lottare in maniera più efficace contro le operazioni transfrontaliere effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate;
considerando che, poiché l'acquisizione o la cessione di valori mobiliari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una di queste operazioni, il fatto di effettuare questo stesso acquisto o cessione non costituisce di per sé una utilizzazione di un'informazione privilegiata;
considerando che l'operazione effettuata da una persona in possesso di informazioni privilegiate implica lo sfruttamento di un'informazione privilegiata; che occorre considerare pertanto che, per un operatore di mercato, per un organismo autorizzato a trattare in contropartita, o per un agente di cambio, i quali dispongano di un'informazione privilegiata, il solo fatto di limitarsi i primi a esercitare la propria normale attività di acquisto o di vendita di titoli, l'ultimo ad eseguire un ordine, non costituisce di per sé un'utilizzazione di un'informazione privilegiata; che in tal senso occorre considerare che il fatto di procedere a transazioni, allo scopo di stabilizzare il prezzo di valori mobiliari di recente emessi o negoziati nell'ambito di un'offerta secondaria, non costituisce di per sé un'utilizzazione di un'informazione privilegiata;
considerando che non si possono considerare informazioni privilegiate le valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubblico e che pertanto qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di valutazione non costituisce una «operazione effettuata da persone in possesso di informazioni privilegiate» ai sensi della presente direttiva;
considerando che il fatto di trasmettere un'informazione privilegiata ad un'autorità, per adempiere un obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari, non può evidentemente essere oggetto dei divieti previsti dalla presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1. informazione privilegiata: un'informazione che non è stata resa pubblica, che ha un carattere preciso e che concerne uno o più emittenti di valori mobiliari o uno o più valori mobiliari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul corso di tale o tali valori mobiliari;
2.
valori mobiliari:
a) le azioni e le obbligazioni, nonché i valori assimilabili alle azioni e obbligazioni,
b) i contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere i valori di cui alla lettera a),
c) i contratti a termine, le opzioni e gli strumenti finanziari a termine concernenti i valori di cui alla lettera a),
d) i contratti basati sull'indice, concernenti i valori di cui alla lettera a),
quando essi sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici, funzionante in modo regolare e direttamente o indirettamente accessibile al pubblico.
Art. 2
1.
Ciascuno Stato membro vieta alle persone che dispongono di un'informazione privilegiata,
— a motivo della loro qualità di membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente,
— a motivo della loro partecipazione nel capitale dell'emittente, oppure
— per il fatto di avere accesso a questa informazione a motivo del loro lavoro, della loro professione e delle loro funzioni,
di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente i valori mobiliari dell'emittente o degli emittenti interessati da questa informazione, sfruttando consapevolmente tale informazione privilegiata.
2. Quando le persone di cui al paragrafo 1 sono società o altre persone giuridiche, il divieto previsto da tale paragrafo si applica alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere alla transazione per conto della persona giuridica in questione.
3.
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi acquisizione o cessione di valori mobiliari effettuate con l'intervento di un intermediario professionista.
Ciascuno Stato membro può prevedere che tale divieto non si applichi alle acquisizioni o cessioni di valori mobiliari effettuate senza l'intervento di un intermediario professionista, al di fuori di un mercato del tipo di quello definito all'articolo 1, punto 2) in fine.
4. La presente direttiva non riguarda le operazioni effettuate da uno Stato sovrano, dalla sua Banca centrale o da qualsiasi altro organismo incaricato dallo Stato a tale scopo o da qualsiasi altra persona che agisca o per conto degli stessi, per ragioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico. Gli Stati membri possono estendere detta esclusione ai loro Stati federati o alle collettività pubbliche territoriali assimilabili a questi ultimi per quanto attiene alla gestione del debito pubblico di queste ultime.
Art. 3
Ciascuno Stato membro vieta alle persone che sono soggette ai divieti di cui all'articolo 2 e che dispongono di un'informazione privilegiata:
a) di comunicare tale informazione privilegiata a un terzo se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni;
b) di raccomandare a un terzo, in base a tale informazione privilegiata, di acquisire o cedere o di far acquisire o cedere da un terzo valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui suoi mercati di valori mobiliari del tipo di quello definito all'articolo 1, punto 2) in fine.
Art. 4
Ciascuno Stato membro impone il divieto di cui all'articolo 2 anche a qualsiasi persona, diversa da quelle di cui all'articolo 2, che consapevolmente sia in possesso di un'informazione privilegiata, l'origine diretta o indiretta della quale potrebbe essere soltanto una persona di cui all'articolo 2.
Art. 5
Ciascuno Stato membro applica i divieti previsti agli articoli 2, 3 e 4 almeno agli atti compiuti nel proprio territorio, qualora i valori mobiliari in questione siano ammessi ad essere negoziati su un mercato di uno Stato membro. In ogni caso, ciascuno Stato membro considera che una transazione è effettuata nel proprio territorio quando essa è effettuata su un mercato del tipo definito all'articolo 1, punto 2) in fine, situato o operante su tale territorio.
Art. 6
Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva o disposizioni supplementari, purché dette disposizioni abbiano un'applicazione generale. In particolare ciascuno Stato membro può estendere la portata del divieto di cui all'articolo 2 ed imporre alle persone di cui all'articolo 4 i divieti previsti all'articolo 3. Articolo 7
Le disposizioni dell'allegato, schema C, punto 5, lettera a) della direttiva 79/279/CEE1 sono applicabili anche alle società e imprese i cui valori mobiliari, qualunque essi siano, siano ammessi alla negoziazione su un mercato del tipo di quello definito all'articolo 1, punto 2) in fine della presente direttiva.
Art. 8
1. Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità amministrative competenti incaricate di vigilare, eventualmente in collaborazione con altre autorità, sull'applicazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Esso ne informa la Commissione che trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
2. Per poter assolvere i propri compiti, le autorità competenti devono essere dotate di tutte le competenze e di tutti i poteri di controllo e di indagine necessari, eventualmente in collaborazione con altre autorità.
Art. 9
Ciascuno Stato membro dispone che tutte le persone che svolgano o abbiano svolto un'attività presso le autorità competenti di cui all'articolo 8 siano tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere divulgate ad un privato o a un'autorità solo in applicazione di disposizioni legislative.
Art. 10
1. Le autorità competenti degli Stati membri, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si prestano reciprocamente la cooperazione necessaria all'assolvimento dei propri compiti. Esse si scambiano a tal fine, nonostante l'articolo 9, tutte le informazioni richieste, comprese quelle relative agli atti che sono vietati soltanto dallo Stato membro che sollecita la cooperazione in base alle facoltà concesse agli Stati membri in virtù dell'articolo 5 e dell'articolo 6, seconda frase. Le informazioni così scambiate sono coperte dall'obbligo di segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgano o abbiano svolto un'attività presso l'autorità che riceve dette informazioni.
2. Le autorità competenti possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni:
a) allorché la trasmissione delle informazioni rischierebbe di attentare alla sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico dello Stato cui è rivolta la richiesta,
b) allorché sia già stata avviata dinanzi alle autorità dello Stato cui è rivolta la richiesta una procedura giudiziaria per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero allorché esse siano già state definitivamente giudicate per gli stessi fatti dalle autorità competenti dello Stato cui è rivolta la richiesta.
3. Senza pregiudizio degli obblighi cui sono soggette nell'ambito di procedimenti giudiziari di carattere penale, le autorità che ricevono le informazioni in virtù del paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'esercizio delle proprie funzioni in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 nonché nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario che riguardi specificamente tale esercizio. Tuttavia, allorché l'autorità competente che ha comunicato un'informazione lo consente, l'autorità che ha ricevuto l'informazione può utilizzarla per altri fini o trasmetterla alle autorità competenti di altri Stati.
Art. 11
La Comunità può, conformemente al trattato, concludere accordi con Stati terzi nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
Art. 12
Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE è inoltre incaricato di:
a) permettere una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che l'esecuzione della presente direttiva possa implicare e in merito a cui risultino utili scambi di opinioni;
b) consigliare eventualmente la Commissione sulle aggiunte o modifiche da apportare alla presente diretiva.