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Sez. 1, Sentenza n. 9217 del 01/09/1995 (Rv. 493839 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Risultanze della relazione di notifica - Integrazione con successive dichiarazioni del notificatore o con le annotazioni sul registro cronologico - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493839-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

L'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)