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Sez. 2, Sentenza n. 3526 del 16/10/1976 (Rv. 382278 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE - FORMA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382278-01

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE - FORMA - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Per la validita di una donazione indiretta e sufficiente l'osservanza delle prescrizioni di Forma richieste per l'atto da cui essa risulta, in quanto l'art 809 cod civ, mentre assoggetta le liberalita risultanti da Atti diversi da quelli previsti dall'art 769 cod civ alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni, lascia integra la disciplina propria di ciascuno di tali Atti, compresa quella sulla Forma. (Conf 527/73, mass n 362544; (Conf 712/72, mass n 356828; (Conf 2507/71, mass n 353547).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)