Sez. 1, Sentenza n. 5439 del 18/05/1995 (Rv. 492317 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIVIETO - LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI PREMORTI | Minore adottato da coniugi stranieri - Legittimazione dal genitore naturale italiano - Inammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIVIETO - LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI PREMORTI
Con riguardo a domanda di legittimazione di figlio naturale - alla quale, nell'ipotesi di diversità di cittadinanza tra il legittimante (italiano) e il legittimante (nell'ipotesi, tedesco), vanno applicate le legislazioni nazionali di entrambi - il minore che abbia acquistato lo "status" di figlio legittimo in forza di adozione da parte di coniugi stranieri non può essere legittimato dal preteso genitore naturale italiano, in quanto, secondo l'ordinamento italiano (artt. 281 e 253 cod. civ.), non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ed il riconoscimento non è ammesso se è in contrasto con lo stato di figlio legittimo (o legittimato), il quale è preclusivo anche del riconoscimento "implicito", che, consegue, a norma dell'art. 254, secondo comma, cod. civ., alla presentazione al giudice della domanda di legittimazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 254, Cod. Civ. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)