Sez. 3, Sentenza n. 12189 del 29/10/1999 (Rv. 530839 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere - Inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda - Conseguenze - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
Nelle controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone di locazione, promosse anteriormente all'entrata in vigore dell'art.89 n.3 della legge 26 novembre 1990 n.353 che ha abrogato gli artt. 43, 44, 45 primo, secondo, terzo comma della legge 27 luglio 1978 n.392), la fase preliminare relativa al tentativo di conciliazione può esaurirsi oltre che con il verbale di conciliazione o con il verbale che dà atto della mancata riuscita del tentativo, anche con l'inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, con la conseguenza che non incide sulla procedibilità della domanda proposta l'omessa od invalida comunicazione alla controparte, costituendo la comunicazione onere dell'ufficio. Inoltre, poiché la domanda di determinazione del canone legale deve essere esaminata con riguardo all'intera documentazione prodotta, non costituisce motivo di improcedibilità della stessa la mancata indicazione della residenza, della dimora o del domicilio del locatore, né la mancata indicazione del canone convenzionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)