Sez. 2, Sentenza n. 1495 del 26/02/1983 (Rv. 426323 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE CONTRO LA PREDETTA PRONUNCIA - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE CONTRO LA PREDETTA PRONUNCIA - REQUISITI.*
Il ricorrente per Cassazione, il quale lamenta che la consulenza tecnica non abbia tenuto conto delle osservazioni da lui formulate, ha l'Onere di precisare gli errori in cui il giudice del merito sarebbe incorso nel recepire le conclusioni di detta consulenza, non essendo sufficiente il generico richiamo contenuto nel ricorso a quanto si è dedotto nella consulenza di parte. (Conf 5065/81, mass n 415860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)