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Sez. 5 - , Sentenza n. 7241 del 14/03/2019 (Rv. 653322 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Credito d'imposta - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Avviso di accertamento - Riduzione del credito - Impugnazione - Effetti - Prescrizione del diritto al rimborso - Interruzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653322-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

L'impugnazione dell'avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ridotto il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi, costituisce un atto avente finalità conservativa del credito al rimborso, il quale, una volta indicato nella menzionata dichiarazione, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, con la conseguenza che a tale impugnazione deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., effetto interruttivo della prescrizione, il cui corso resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)