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Sez. 3 - , Sentenza n. 5037 del 28/02/2017 (Rv. 643141 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Esecuzione presso terzi – Dichiarazione del terzo – Contenuto – Dal punto di vista soggettivo ed oggettivo.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643141-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il “quantum” del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l’ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall’ampiezza della direzione soggettiva dell’atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)