Sez. 1, Sentenza n. 1820 del 30/03/1981 (Rv. 412505 - 01)
ALIMENTI - STATO DI BISOGNO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI.*
ALIMENTI - STATO DI BISOGNO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI.*
Poiche il diritto agli alimenti e legato alla prova non solo dello stato di bisogno ma anche della impossibilita da parte dello alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, mediante l'esplicazione di una attivita lavorativa, e correttamente rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la sua invalidita al lavoro per incapacita fisica o la impossibilita, per circostanze intrinseche a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle sue abitudini e alle sue condizioni sociali. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che ha disatteso la domanda di alimenti della moglie separata per colpa ritenendo che la stessa, per la sua giovane eta, ben poteva svolgere una attivita artigiana, nella quale era esperta, od occuparsi come collaboratrice familiare, trattandosi di attivita molto richiesta e comunque confacente alle sue condizioni sociali ed alle sue abitudini di vita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)