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Sez. 3, Ordinanza n. 636 del 08/01/2024 (Rv. 669800-01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Servizio idrico integrato – Inesatto adempimento del contratto di somministrazione -
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669800-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE

Domanda di restituzione parziale del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

La domanda con la quale l'utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l'ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell'acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo).

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 141, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)