Sez. L - , Sentenza n. 4342 del 22/02/2018 (Rv. 647451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Stranieri legalmente soggiornanti - Esercizio di professioni - Condizioni - Iscrizione ad albo o elenchi speciali - Necessità - Omissione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio della professione da parte degli stranieri legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi degli artt. 35 della l. n. 40 del 1998 e 37 del d.lgs. n. 286 del 1998 costituiscono condizioni necessarie il possesso di un titolo professionale abilitante legalmente riconosciuto in Italia e l'iscrizione nei relativi albi od elenchi speciali, pertanto la prestazione lavorativa, anche subordinata, svolta in carenza di detti presupposti è illecita, pure ai fini di cui all'art. 2126 c.c., perché posta in essere in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico ed alla tutela di diritti fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto nullo il contratto avente ad oggetto prestazioni infermieristiche, non avendo la lavoratrice provveduto a chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in Ucraina, né ad iscriversi al competente collegio professionale in Italia).
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 35, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 37, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 29/10/1954 num. 1049 art. 1, Legge 29/10/1954 num. 1049 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 01/02/2006 num. 43 art. 3, Legge 01/02/2006 num. 43 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)