Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Testo in vigore al
Titolo I. Ordinamento degli uffici di servizio sociale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Costituzione degli uffici di servizio sociale
1. Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello.
2. Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.
Art. 2 Attribuzioni degli uffici di servizio sociale
1. Gli uffici di servizio sociale svolgono nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorita' giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologicosociali ed ogni altra attivita' diagnostica e rieducativa.
2. concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.
3. Gli uffici di servizio sociale po altresi' essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.
Titolo II. Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale e ordinamento delle carriere
Art. 3 Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale
1. Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Art. 4 Rinvio ad altre norme
1. Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Titolo III. Ammissione alle carriere
Art. 5 Ammissione alla carriera direttiva
1. Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di eta';
b) buona condotta;
c) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;
e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, . . ..
Art. 6 Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale
1. Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 5.
Art. 7 Riserva di posti
1. Nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alla carriera di concetto l'Amministrazione puo' riservare fino ad un terzo dei posti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso.
Titolo IV. Qualifiche ed attribuzioni
Capo I. Qualifiche ed attribuzioni della carriera direttiva di servizio sociale
Art. 8 Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale
1. La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:
1) ispettore di servizio sociale;
2) dirigente superiore di servizio sociale;
3) dirigente di servizio sociale;
4) dirigente aggiunto di servizi sociale;
5) vice dirigente di servizio sociale.
2. Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:
1) direttore di divisione;
2) direttore di sezione consigliere di I classe;
3) consigliere di II classe;
4) consigliere di III classe;
5) di cui al primo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 9 Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale
1. Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attivita', assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.
2. Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando, le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.
3. Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.
Art. 10 Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del diligente aggiunto di servizio sociale
1. I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attivita', esercitano la supervisione e, tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 11 Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale
1. I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attivita' e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
2. I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi.
Capo II. Qualifiche ed attribuzioni del perso nale della carriera di concetto di servizio sociale
Art. 12 Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale
1. La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:
1) assistente sociale superiore;
2) primo assistente sociale;
3) assistente sociale;
4) assistente sociale aggiunto;
5) vice assistente sociale.
2. Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:
1) segretario principale;
2) primo segretario;
3) segretario;
4) segretario aggiunto;
5) vice segretario, di cui al primo comma dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 13 Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale
1. Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalita' proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attivita' diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
2. Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono esercitare la supervisione ed essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.
3. La supplenza viene assunta dal piu' anziano degli assistenti sociali superiori in servizio presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal piu' anziano dei primi assistenti sociali.
4. Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.
Titolo V. Gerarchia, rapporti informativi e disciplina
Capo I. Rapporto gerarchico
Art. 14 Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive
1. Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.
2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge opera in conformita' delle richieste dell'autorita' giudiziaria.
Art. 15 Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale
1. Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.
Capo II. Rapporti informativi
Art. 16 Rapporti informativi - Organi competenti
1. I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.
2. I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese di febbraio di ogni anno.
3. Il giudizio complessivo e' espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni e per l'impiego investito della dirigenza, dell'ufficio dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena.
4. Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.
Art. 17 Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in piu' uffici
1. Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in piu' uffici, provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.
2. In tal caso il superiore gerarchico stesso, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di si mesi, richiede informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.
Art. 18 Sospensione della compilazione del rapporto informativo
1. Puo' essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto.
Capo III. Disciplina
Art. 19 Censura - Organi competenti
1. La censura e' inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di Servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.
Art. 20 Congedi
1. Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio e' concesso dal Ministero; al rimanente personale e' concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.
2. Il congedo straordinario e' concesso dal Ministero.
Titolo VI. Norme sull'accesso e sulla progressione nelle carriere di servizio sociale
Capo I. Concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Art. 21 Concorso
1. Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.
2. L'esito favorevole della prova di attitudine professionale e' condizione di ammissibilita' alle prove culturali.